Emissioni Trading

La Direttiva 2003/87/CE ha istituito un Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, con l’obiettivo di creare un mercato in cui vengono premiate anche a livello economiche quelle aziende che riescono a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
Le aziende interessate da questo provvedimento sono quelle definite nell’allegato I della Direttiva 2003/87/CE, e attualmente si applica esclusivamente alle emissioni di Biossido di Carbonio (CO2)

Dal 1 Gennaio 2005 le aziende incluse nella direttiva, per poter esercitare le attività dell’allegato I, devono disporre di un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;  a queste aziende tramite l’approvazione di un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) vengono assegnate le quote per il periodo di riferimento della direttiva (Il primo periodo di applicazione della direttiva corrisponde al triennio 2005-2007; i successivi periodi inizieranno a partire dal 2008 e avranno durata quinquennale (2008-2012, ecc.)).

Ogni  quota corrisponde a 1ton. di CO2 che l’azienda può emettere nel corso dell’anno. Annualmente ogni azienda dovrà restituire un numero di quote pari alle tonnellate di CO2 effettivamente emesse e comunicate all’autorità competente; questo dato dovrà essere calcolato o misurato secondo una metodologi di monitoraggio che garantisca l’affidabilità dei dati dovrà essere verificato da un ente accreditato. Si riportano le principali date  per il trasferimento delle quote per un anno di riferimento (es. 2005):

  1. 28 febbraio (2005) – L’autorità competente rilascia al gestore dell’impianto le quote previste dal PNA.
  2. 31 Marzo (2006) – il gestore presenta la comunicazione delle emissioni verificata (in conformità ai criteri dell'allegato V DIR 2003/87/CE) da un ente accreditato
  3. 30 Aprile (2006) – il gestore dell’impianto restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali dell’impianto dell'anno civile precedente (2005), come verificato.

Questo meccanismo comporta che i gestori che abbiamo emesso quantità di gas ad effetto serra superiori a quelle assegnate dovranno accedere al mercato delle quote per acquistare le quote mancanti per evitare sanzioni, mentre i gestori che siano riusciti a ridurre la quantità di inquinanti emesse avranno la possibilità di venderle sul mercato.

Le quote possono essere trasferite tra persone (fisiche e giuridiche) in qualsiasi momento dell’anno; il trasferimento delle quote è possibile solo all’interno di un registro elettronico appositamente predisposto cui è necessario iscriversi; le quote assegnate durante per un periodo di riferimento (triennio 2005-07, successivi quinquenni 2008-12, …) hanno validità unicamente per quel periodo di riferimento.
Le quote assegnate per il primo triennio non restituite saranno cancellate il 30 aprile 2008, analogamente il 30 aprile dell’anno successivo all’ultimo anno di un periodo di riferimento ancora in carico ad un gestore saranno cancellate.

Sanzioni
Il gestore che al 30 aprile non sarà in grado di restituire le quote previste dovrà:

  1. pagare una multa pari a 100€ (ridotta a 40 € per il primo triennio) per ogni quota non restituita.
  2. Restituire comunque le quote mancanti l’anno successivo (la sanzione consente unicamente di posticipare la resa)

La mancata verifica della comunicazione equivale all’impossibilità di restituire tutte le quote assegnate, e quindi pagare una sanzione su tutte le quote assegnate

Monitoraggio dei dati
Affinché la comunicazione da effettuare entro il 31 marzo sia convalidata da un ente accreditato l’azienda deve stabilire e documentare una metodologia di monitoraggio conforme ai criteri dell’allegato IV della DIR 2003/87/CE.
La conformità a tali criteri è riconosciuta se la metodologia prevista rispetta quanto descritto nelle linee guida per il monitoraggio:

  1. Decisione CE del 29/01/2004, n° 156/2004 (decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE)
  2. Decreto Direttoriale DEC/RAS/845/05 del 1 luglio 2005 (disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004

La Decisione CE del 29/01/2004, n° 156/2004, contenente le linee Guida per il monitoraggio è strutturata in 11 Allegati:

  1. All. I – Linee guida generali
  2. All. II – Linee guida relativa alle emissioni da combustione
  3. All. da III a XI – Linee guida specifiche dei diversi settori di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

Le linee guida generali sono strutturate sui seguenti  12 punti:

  1. Introduzione
  2. Definizioni
  3. Principi di monitoraggio e comunicazione
  4. Monitoraggio
  5. Comunicazione
  6. Conservazione delle informazioni
  7. Assicurazione e controllo della qualità
  8. Fattori di emissione
  9. Elenchi di biomasse neutre i termini di CO2
  10. Determinazione di dati e fattori specifici alle singole attività
  11. Formato delle comunicazioni
  12. Categorie utilizzate per la comunicazione delle emissioni